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Archivio News |
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Impiego di lavoratori stranieri |
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Lavoro
di giovedì 19 aprile 2012 |
| Fonte: Fonte, L.214/2011 |
La Legge 214/2011 semplifica la disciplina che regola l’impiego del lavoratore straniero nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno. In particolare: il lavoratore straniero, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. Pertanto l’attività di lavoro può svolgersi nel rispetto delle seguenti condizioni: che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.
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Contratti di somministrazione: novità |
| News
Lavoro
di giovedì 19 aprile 2012 |
| Fonte: Fonte, pag. del 19/04/2012 |
Dal 6 aprile 2012 entra in vigore la sanzione sull’obbligo, già esistente, di comunicare alla Rsu ovvero alle Rsa e, in mancanza, alle associazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale:
1) prima della stipula del contratto di somministrazione o in caso di motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto entro i 5 giorni successivi: il numero e i motivi del ricorso;
2) ogni 12 mesi: il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
La sanzione amministrativa pecuniaria varia da 250 a 1250 €.
Altra novità è l’obbligo di informare i lavoratori in somministrazione dell’eventuale presenza di posti vacanti in organico, per consentire agli stessi di candidarsi a occupare tali posti.
Con l’occasione ricordiamo che i lavoratori interinali vanno registrati nel LUL, e quindi Vi preghiamo di comunicarci ogni mese i dati delle persone interessate.
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Contratti a termine: ipotesi di nullità |
| News
Lavoro
di giovedì 19 aprile 2012 |
| Fonte: Il sole 24 ore, pag. del 19/04/2012 |
In materia di sicurezza sul lavoro, la Corte di Cassazione ha chiarito che nel caso in cui il datore di lavoro non risulti in regola con quanto previsto dalla legge, qualora addivenga alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, gli stessi dovranno considerarsi nulli per violazione di norme imperative, con la conseguenza che gli stessi verranno trasformati in contratti di lavoro a tempo indeterminato fin dal momento della stipula.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 5241/2012, ha stabilito che non solo il contratto stipulato dovrà essere convertito in contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma dovranno essere altresì applicate le disposizioni di cui alla Legge n. 183/2010, ossia un'indennità variabile da 2,5 a 12 mensilità.
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CCNL Terziario – Confcommercio: accordo sull’apprendistato |
| News
Lavoro
di giovedì 19 aprile 2012 |
| Fonte: Fonte, Confcommercio |
Il 24 marzo 2012, Confcommercio e le OO.SS. hanno firmato l’accordo di riordino complessivo della disciplina dell’apprendistato per il settore Terziario. Il nuovo testo prevede, tra l’altro, durate più brevi del contratto di apprendistato: 36 mesi per il II°, III°, IV° e V° livello, 24 mesi per il VI° livello. Per le figure professionali aventi contenuti simili a quelli delle figure artigiane, la durata sarà pari a 48 mesi (si riducono a 42 per alcune figure del 4° livello).
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Sicurezza: formazione per datori di lavoro e lavoratori |
| News
Tributi
di giovedì 19 aprile 2012 |
| Fonte: Gazzetta Ufficiale, 11/01/2012 |
Gli accordi approvati in Conferenza Stato Regioni hanno definito i contenuti minimi e modalità di formazione del datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP e dei lavoratori in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul luogo di lavoro.
Per il datore di lavoro il percorso formativo avrà una durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, in base alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro; inoltre il datore di lavoro sarà tenuto a frequentare un corso di aggiornamento quinquennale di durata diversificata in base al livello di rischio.
Per il lavoratore è previsto un corso di formazione della durata minima di 4 ore; in analogia a quanto previsto per i datori di lavoro, anche per i lavoratori è necessario un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore.
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